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Il Tar Marche dà torto a Di Ruscio: respinto il ricorso contro Putzu. "Inammissibile per difetto di giurisdizione"

12 Novembre 2025

PORTO SANT’ELPIDIO – In tempi tennistici si direbbe che Di Ruscio serve, Putzu risponde e trova l’angolo: game, set and match. Anche se sarebbe più giusto dire il consiglio regionale, verso cui era indirizzata l'azione di Di Ruscio. All’arbitro, ovvero il Tar delle Marche, non resta che spegnere le prime luci su una vicenda che ha fatto molto rumore durante la campagna elettorale. Resta acceso il faro sul ricorso, con Putzu indagato.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” scrivono i giudici.

Saturnino Di Ruscio aveva presentato ricorso partendo dal suo risultato elettorale nel 2020, primo dei non eletti: “Successivamente il Consiglio Regionale provvedeva, con DACR 4/2020 alla convalida degli eletti, tra i quali risultava il nominativo del controinteressato Andrea Putzu. Il ricorrente sostiene che il predetto controinteressato non fosse in realtà candidabile e dunque non eleggibile in forza della sentenza della Corte di Appello Penale di Ancona nr. 4490/15 impeditiva della candidatura. In ragione di tale elemento, il ricorrente provvedeva in data 30 luglio 2025 a rivolgere formale istanza al Consiglio Regionale affinché – si legge nella sentenza pubblicata oggi - tale organo, competente a convalidare il risultato elettorale, provvedesse alla revoca di tale convalida in conformità a quanto previsto dall’art. 7 D.Lgs. 235/12. Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente presenta l’odierno ricorso avverso il silenzio inadempimento”.

Di fronte all’istanza al consiglio regionale, ricorda Di Ruscio ai giudici  del Tar “si sono costituiti la Regione Marche e il controinteressato. Entrambi hanno sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dato che la questione sottesa alla richiesta riguarda l’eleggibilità di un consigliere”. Di Ruscio non si è fermato e ha presentato il plico ad Ancona, affidandosi ai legali Maurizio Miranda e Giovanni Galeota.

Il Tar scrive anche che "nella fattispecie, da una disamina complessiva del contenuto dell’istanza e del
tenore del ricorso, emerge con nettezza la contestazione della legittimità del mantenimento della carica di consigliere regionale". Ma, ribadisce con nettezza, "sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali”.

Per questo motivo, la sentenza che boccia il ricorso, con i giudici Renata Emma Ianigro, Giovanni Ruiu e Simona De Mattia danno ragione alla difesa, rappresentata dagli avvocati Alessandro Lucchetti per Putzu e Gianluca Daniele per la Regione. Le spese legali sono state invece compensate per "la particolarità e la relativa novità della questione".

Raffaele Vitali - via Leopardi 10 - 61121 Pesaro (PU) - Cod.Fisc VTLRFL77B02L500Y - Testata giornalistica, aut. Trib.Fermo n.04/2010 del 05/08/2010
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