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Sì, no, ma: Salvini e la sclerosi del sistema giudiziario

18 Aprile 2021

“Una decisione dal sapore politico, più che giudiziario”, così commenta a caldo il Senatore Matteo Salvini, leader della Lega, alla notizia che il Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo, accogliendo la richiesta della Procura, ne dispone il rinvio a giudizio nel caso Open Arms, la Ong spagnola con a bordo 147 migranti, cui l’allora Ministro degli Interni nel 2019 vietò lo sbarco a Lampedusa.

Sequestro di persona l’accusa, la stessa che pochi giorni addietro ha visto invece per il caso Gregoretti la Procura di Catania chiedere al GUP di pronunciarsi per una sentenza di non luogo a procedere e che tempo prima i giudici di Catania avevano mosso sul caso Diciotti, cui però era stato opposto da parte della Giunta del Senato con i voti determinanti del M5S il rifiuto dell’autorizzazione a procedere.

Il tema è sempre lo stesso, migranti soccorsi in mare cui si nega lo sbarco d’ingresso in Italia, ma le soluzioni sono tutte diverse.

Una volta la politica ritiene la questione sia prerogativa esclusiva di governo e come tale non sindacabile, caso Diciotti, un’altra volta gli inquirenti ritengono che il reato non sussista, caso Gregoretti, da ultimo il GUP ritiene esistano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, caso Open Arms.

In diritto ognuna delle tre soluzioni è legittima, ma come non comprendere lo sgomento del cittadino innanzi a una tale sclerosi del sistema.

L’udienza preliminare non decide dell’innocenza o della responsabilità penale di taluno, essa rappresenta un filtro per limitare il rinvio a giudizio a quei casi in cui gli elementi acquisiti consentono, se confermati in giudizio, l’accoglimento del quadro accusatorio.

Mi domando come possa in questo quadro a dir poco contraddittorio, il GUP di Palermo fare una prognosi che gli consenta di ritenere che all’esito del dibattimento un Ministro dell’Interno, che tra le se funzioni annovera quella dell’immigrazione, verrà condannato per sequestro di persona.

Infatti il reato in questione pretende la consapevolezza da parte del reo di infliggere alla vittima un’illegittima privazione della libertà personale, il che non è quando ciò rappresenti il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale, così Cass. pen. Sez. VI, 09/12/2002, n. 1808.

Dulcis in fundo, proprio nei giorni scorsi il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale ha comunicato che nel primo trimestre 2021 gli sbarchi sono triplicati rispetto al medesimo periodo del 2020, 8476 contro 2971 arrivi. Casualità, forse, ma ecco che immediata è partita per la Libia la prima missione all’estero del Premier Draghi. Politica di Governo? Certamente. Avv. Andrea Agostini

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