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Raccolta rifiuti a Sant'Elpidio, la Provinica chiarisce: "Gara valida. Ecoelpidiense riammessa e valutata: è arrivata terza"

30 Luglio 2021

FERMO – Non ci sta la Provincia di Fermo a passare per quella che ha sbagliato la gestione della gara di appalto per la raccolta rifiuti di Sant’Elpidio a Mare. Con una nota, in replica alle parole dell’amministratore delegate dell’Ecoelpidiense, la ditta inizialmente esclusa dalla gara, l’Ente guidato da Moria Canigola parte dai numeri.

“Il TAR Marche, con un provvedimento cautelare (n. 121/2021), ha riammesso in via cautelativa l’offerta presentata dalla ditta che quindi è stata valutata dalla Commissione di Gara, unitamente alle altre partecipanti, sia dal punto di vista tecnico, ottenendo 56,80 punti sul totale di 80, che economico, dove avendo presentato un ribasso del 3,17%, evidentemente inferiore al 9,14% della prima in graduatoria, si è collocata al penultimo posto con il totale di 63,73/100, rispetto alla prima classificata, Impregico srl, con 80,68 punti. La sentenza n.596/2021 ha determinato la definitività dell’ammissione della ricorrente alla gara, confermando il posizionamento in graduatoria”.

Con questa premessa, la Provincia vuole sottolineare che l’Ecoelpidiense, ricorso o no, avrebbe perso per offerta meno congrua rispetto alle altre partecipanti: “La Provincia ha infatti adempiuto alla sua funzione secondo le disposizioni di legge e quindi del giudice che, si sottolinea, non ha dichiarato la nullità o l’annullabilità della gara (che è invece una delle richieste in autotutela della società, ndr) ma del solo provvedimento di esclusione che chiaramente non ha determinato altro se non che la ditta abbia ottenuto il diritto di veder valutata la propria proposta per il servizio di raccolta rifiuti, concorrere con trasparenza e parità di trattamento con le altre partecipanti all’affidamento, entrare in graduatoria dove concretamente si è posizionata al terzo posto dopo la richiamata Impregico srl e la Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop”.

L’Ente non entra però nel merito di un altro passaggio della sentenza del Tar, quello riferito al chiarimento della faq. Che è il passaggio che per il legale della ditta privata apre la possibilità a un ulteriore ricorso, altrimenti, come giustamente spiegato dalla Provincia nella sua replica, la questione sarebbe chiusa in partenza vista la graduatoria finale.

Il passaggio della sentenza che è alla base del nuovo ricorso in caso di assegnazione definitiva, che la Provincia con la sua comunicazione non mette in dubbio, è questo: “Riguardo al terzo motivo, esso è fondato nella parte in cui è volto a censurare l’illegittimità del chiarimento n. 6, per avere esso inammissibilmente modificato la richiesta della lex specialis in merito ai documenti da produrre in sede di gara. Al riguardo si evidenzia che, per principio giurisprudenziale pacifico, deve escludersi che l’Amministrazione, a mezzo di chiarimenti autointerpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara; i chiarimenti sono invero ammissibili nella sola misura in cui contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, giungano ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversi e maggiori di quanto risulti dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2020, n. 2984). Nel caso in esame, oltre a non esservi alcuna incertezza nelle previsioni della legge di gara oggetto di chiarimento, è palese che la stazione appaltante, con il Chiarimento n. 6, ne abbia modificato i contenuti. In tal caso, pertanto, non può non applicarsi il principio secondo cui le univoche clausole del bando nel loro contenuto originario prevalgono rispetto ai chiarimenti successivi della stazione appaltante, quando questi ultimi eccedono i margini esegetici e presentano contenuti sostanzialmente modificativi della lex specialis di gara (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 6 maggio 2019, n. 2435)”.

Quello che accadrà lo si capirà a breve, l’iter amministrativo si deve chiudere. Intanto restano le parole della Provincia mai così lontane da quelle della ditta ricorrente: “Per onore di verità, puntualizziamo alcune inesatte affermazioni dell’AD della Ecoelpidiense srl, Mauro De Angelis, sulla procedura seguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per conto del Comune di Sant’Elpidio a Mare”.

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